Alla domanda se la normativa Covid prevede anche per quest’anno lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla data di chiusura dello stesso, si risponde negativamente. Infatti la deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile che prevedeva i termini lunghi per l’approvazione del bilancio, non è attualmente in vigore essendo tornati al regime ordinario.
E’ da un’analisi dell’excursus normativo che capiamo l’origine di questo dubbio e lo sciogliamo. Il DL 18/2020 all’art. 106, comma 1, sul tema dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2019, disponeva che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. In seguito al protrarsi della pandemia i centottanta giorni sono stati confermati anche per l’esercizio 2021. La legge n. 21 del 26 febbraio 2021 recitando “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio” se da una parte conferma l’estensione dei termini anche nell’anno 2021, dall’altra li limita ai bilanci relativi all’esercizio 2020. Ed ecco che viene meno il carattere generale della prima disposizione, tornando di fatto al regime ordinario che prevede l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio.
Una normativa emergenziale è però ancora in vigore, ed è quella relativa alle modalità con cui sono tenute le assemblee. Il DL N. 228 del 30 dicembre 2021 all’art. 3 prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”, confermando quindi le riunioni in videoconferenza a distanza, senza presenza fisica, pur rimanendo invariata la tempistica per l’approvazione. In tal caso sarà necessario garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; non è invece necessario che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.
Ecco che per i sodalizi sportivi con ragione giuridica di SSD a RL o Cooperativa, il cui esercizio ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario per l’approvazione del bilancio scade il 30 aprile 2022. Conseguentemente entro il 14 aprile 2022 deve essere redatto dall’organo amministrativo il progetto di bilancio da mettere a disposizione dei soci a far data dal giorno successivo, 15 aprile, ovvero sia a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea, così come da previsione normativa.
Rimane chiaramente salva la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura di esercizio nei casi specificatamente previsti dal codice civile, ovvero per quelle società tenute alla redazione del bilancio consolidato e in caso di particolari esigenze dovute alla struttura o all’oggetto della società, se previsto dallo statuto di quest’ultima.
Per i sodalizi costituiti in forma di ASD, mancando invece una specifica normativa, si fa riferimento a quanto previsto nello statuto sia per le modalità e i termini della predisposizione del bilancio (rendiconto economico finanziario) che per l’approvazione dello stesso. Generalmente si ricalca il termine dei 120 giorni di cui sopra per l’approvazione in prima convocazione da parte dell’assemblea dei soci, ecco che dovendo essere inviata la convocazione dell’assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la stessa (entro il 30 aprile 2022), il bilancio deve essere predisposto indicativamente entro il 15 aprile. Anche per le associazioni e le fondazioni si conferma la possibilità di svolgere le assemblee con modalità on line entro il 31 luglio 2022, indipendentemente dalla previsioni statutarie.
| di Barbara D’Onza, Dottoressa Commercialista Esperta nel Settore Sportivo|
Fonte: ASI SPORT FISCO