Sospensione termini di versamento

La legge di bilancio per l’anno 2022 (art.1 commi 923 e 924) interviene in merito alla sospensione dei termini di versamento per Federazioni, Enti di promozione sportiva e società ed associazioni sportive.  La norma si inserisce in un quadro di interventi legislativi che hanno origine con il decreto cura Italia (D.L. 18/2020), emanato all’inizio dell’emergenza epidemiologica, e proseguiti successivamente con il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) la legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020). Recentemente la questione è stata approfondita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 04/02/2022. Crediamo, dunque, che sia necessario fare il punto della situazione e mettere ordine, al fine di agevolare la comprensione ed il corretto comportamento fiscale dei soggetti interessati.

Ambito soggettivo

Partendo proprio dall’ambito soggettivo la finanziaria per l’anno 2022 individua quali beneficiari le

  • Federazioni,
  • le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e
  • gli Enti di promozione sportiva

che, oltre ad essere destinatarie di precedenti interventi normativi di sospensione dei versamenti, operano nell’ambito di competizione sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Con tale decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri disponeva la sospensione dei campionati e delle manifestazioni sportive con esclusione di quelle dichiarate di interesse nazionale da parte del CONI, del CIP dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva. Precisa a tal proposito la circolare n.3/E 2022 che, ai fini della fruizione della nuova sospensione, le competizioni di interesse nazionale devono essere in corso di svolgimento alla data del 01 gennaio 2022.

Resta inteso che i soggetti interessati devono avere il domicilio fiscale, la sede operativa o legale nel territorio dello Stato.

Ambito oggettivo

In riferimento agli ambiti oggettivi la legge di Bilancio individua espressamente la sospensione dei:

  1. termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Non rientrano nelle disposizioni di cui sopra, come puntualizzato dalla circolare in commento, i versamenti relativi all’imposta regionale delle attività produttive.

Si tratta nella sostanza di tutti i versamenti in scadenza nel periodo 01 gennaio 2022 – 30 aprile 2022 per imposte, ritenute, contributi e premi come sopra specificati, nonché per le rate ricadenti in tale periodo a seguito di precedente sospensione e relativa rateizzazione a norma dei seguenti provvedimenti normativi:

per le ritenute alla fonte di cui alla lettera a):

  1. Art. 61 c.5 del decreto Cura Italia e dell’art. 97 D.L. n.104 del 14 agosto 2020 e che interessavano i periodi dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
  2. Art. 1 c.36 lett. a) legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) con periodo 01 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021;
  3. Art. 1 c. 923 lett. a) legge 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022) con periodo 01 gennaio 2022 – 30 aprile 2022.

per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera c):

  1. Art. 61 c.5 del decreto Cura Italia e dell’art. 97 D.L. n.104 del 14 agosto 2020 e che interessavano i periodi dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
  2. Art. 1 c.36 lett. c) legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) con periodo 01 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021;
  3. Art. 1 c. 923 lett. c) legge 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022) con periodo 01 gennaio 2022 – 30 aprile 2022.

per l’imposta sui redditi di cui alla lettera d):

  1. Art. 1 c.36 lett. d) legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) con periodo 01 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021;
  2. Art. 1 c. 923 lett. d) legge 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022) con periodo 10 gennaio 2022 – 30 aprile 2022.

Modalità di versamento

In merito ai versamenti sospesi, ai sensi dell’art.1 comma 923, la legge di bilancio dispone la possibilità di operare nel seguente modo:

  • Versamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo (maggio-novembre), pari al 50 per cento del totale dovuto. La restante quota del 50% dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre 2022.

Non sono previsti sanzioni ed interessi.

Alleghiamo alla presente tabella riepilogativa estratta dalla circolare 3E del 04 febbraio 2022.

FONTE: ASI SPORT FISCO