L’ obbligo di comunicazione preventiva della prestazione occasionale è stato introdotto nel 2021 ad opera della Legge n. 215 [1], la quale uniforma le modalità di comunicazione a quelle già previste per i lavoratori intermittenti, così come avevamo già chiarito in un precedente articolo [2] nel nostro portale informativo.
La Nota chiarificatrice dell’Ispettorato esplicita l’ambito di applicazione.
I soggetti obbligati sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; mentre dal lato del prestatore, come già affermato, interessa tutti i lavoratori che “si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” [3] e i cui compensi occasionali rientrano nel regime fiscale dei redditi diversi [4]. Restano escluse:
- le collaborazioni coordinate e continuative [5];
- le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del “Libretto Famiglia” e “Contratto di prestazione occasionale” in quanto la normativa già prevede specifiche modalità di comunicazione mediante la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS;
- le professioni intellettuali esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito;
- i lavoratori “intermediati da piattaforma digitale” [6], in tal caso il committente ha obbligo di comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
- Invio di una e-mail a indirizzo di posta certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it allegando il modello “UNI-Intermittente” compilato in ogni sua parte. L’invio dell’email non è necessario mediante PEC, ma consigliamo di inviarla mediante poste elettronica certificata. In ogni caso come precisato da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27 [7], non sostituisce in alcun modo la trasmissione preventiva del modello UNILAV di assunzione ma costituisce un ulteriore adempimento.
- Invio per il tramite del servizio informatico messo a disposizione sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), al momento in sede di aggiornamento per accludere anche le occasionali.
- Invio di un SMS al nr. 339-9942256, viene ritenuta una modalità eccezionale in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. In ogni caso al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo steso si registri precedentemente al portale cliclavoro, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello. Solo in questo modo gli organi di vigilanza potranno verificare l’esatto adempimento dell’obbligo.
Nell’intervallo di tempo in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti è messo a disposizione un indirizzo email da ciascun Ispettorato competente territoriale in ragione del luogo in cui si svolge la prestazione, così come da elenco allegato alla Nota [8]. L’ Ispettorato sancisce anche i contenuti minimi del testo dell’email, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa, e sono: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell’attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese), nonché il compenso qualora sia stato stabilito prima dell’incarico. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
I chiarimenti dell’Ispettorato si concludono confermando che le sanzioni già previste fino a 2500,00 € per ogni omissione di comunicazione effettuata.
[ Gioia Baldini, Consulente Fiscale e Giuslavorista ]
[1] Art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
[2] asisportfisco.it/comunicazione-preventiva-anche-per-prestazioni-occasionali/
[3] Inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
[4] Di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986
[5] Incluse le etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dove è già previsto ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) l’obbligo di
comunicazione.
[6] D.L. 510/1999 articolo 9-bis comma 2-quater “si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal
committente della prestazione d’opera tramite piattaforma digitale”
[7] https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_MLPS_27_giugno_2013_n.27.pdf
[8] https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf
FONTE: ASI NAZIONALE