Comunicazione preventiva anche per prestazioni occasionali

In ambito sportivo non è sporadica la presenza di prestazioni occasionali (ex art. 2222 C.C.) svolte in favore di Associazioni e Società sportive Dilettantistiche, nonché in ambito sociale ed imprenditoriale.

 

Il nuovo Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 richiede ai datori di lavoro di comunicare preventivamente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’avvio della prestazione occasionale, almeno 60 minuti prima dell’inizio, così come previsto per il lavoro intermittente all’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015 , mediante sms o tramite e-mail.

In realtà la norma introdotta dall’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 è volta al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare vi è un aggravamento generale delle sanzioni e una stretta alla tolleranza del lavoro nero. La presenza di lavoratori irregolari, oltre a comportare le maxi sanzioni previste, può comportare la sospensione cautelare dell’attività in presenza del 10% di lavoratori irregolari sulla totalità dei lavoratori impiegati; nella totalità dei lavoratori impiegati vengono conteggiati anche i lavoratori che effettuano le prestazioni occasionali.

La mancata comunicazione preventiva dell’istaurazione del rapporto di lavoro occasionale comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. 

Le prestazioni occasionali si realizzano “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.  I limiti previsti dall’art. 54 bis.

Dal 2015, prima con l’avvento del Job Act e poi con il  D.L. 50/2017  le prestazioni occasionali hanno subito alcune modifiche, nello specifico distinguiamo:

  • Il LIBRETTO DI FAMIGLIA utilizzabile per il pagamento di prestazioni occasionali inerenti piccoli lavori domestici. Inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare (ripetizioni private a studenti, ad esempio). Il libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10,00 € ciascuno utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora e per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari ad 1,65 € di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata Inps ed 0,25 € per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il datore di lavoro potrà attivare tale modalità comunicando i dati attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps.
  • Gli operatori professionali (imprese e professionisti) potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO“. Il ricorso a tale tipologia contrattuale è vietata in particolari casi previsti dalla legge ma è consentita limitatamente in ambito agricolo e delle pubbliche amministrazioni. In linea generale ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9,00 €, a cui si aggiunge il 33% del compenso da versare in gestione separata Inps, a titolo contributivo ed Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5% del compenso. Infine, l’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. La procedura viene attivata mediante i servizi contact center dell’INPS che provvederà a corrispondere al prestatore il compenso.
  • Prestazioni occasionali residuali. Il contribuente che effettua la prestazione occasionale é tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale“  compilando i campi obbligatori per legge, in particolare il corrispettivo lordo concordato, la ritenuta d’acconto applicata (pari al 20% dei compenso lordo) ed infine l’importo netto che verrà corrisposto dal committente. Come già previsto dall’ 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003 l’obbligo della contribuzione previdenziale in capo ai prestatori sorge al superamento della soglia annua di 5.000 € lorde di prestazioni occasionali. Il limite infatti funge da franchigia per i lavoratori che lo superano insorge l’obbligo di comunicazione e conseguente iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps dove 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro.
 
[  Gioia Baldini  ]
Consulente Fiscale

 

FONTE: ASI NAZIONALE