Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 per il contenimento del contagio da Covid -19 : rimarrà in vigore da oggi fino al 13 novembre.
Cosa cambia per le attività sportive?
Dopo titoli allarmistici che paventavano la sospensione delle attività sportive – e addirittura decreti fake che circolavano in rete, contenenti specifiche limitazioni per gli sport da contatto creando comprensibile apprensione e disorientamento nel movimento sportivo – le disposizioni del nuovo D.P.C.M. che emergono dalla lettura del testo confermano e consentono lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche di contatto svolte sia a livello agonistico che di base dalle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nel rispetto dei protocolli emanati da FSN/DSA/EPS idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
L’individuazione degli sport di contatto, demandata al Ministero dello Sport, è contenuta nel decreto ministeriale 13.10.2020 che indica in apposita tabella 130 sport con relative discipline sportive, specificando per alcune di esse che l’attività è consentita solo in forma individuale ( discipline della danza sportiva, della ginnastica, del canottaggio, slittino, bob, rafting, pattinaggio).
Via libera invece a tutti gli altri sport di squadra e alle arti marziali.
La tabella allegata al decreto e consultabile qui: TABELLA SPORT DI CONTATTO
Sono invece vietate le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale, da intendersi come attività motoria o ludica svolta al di fuori del contesto CONI.
Viene dunque riconosciuto l’importante ruolo e funzione sociale dello sport dilettantistico, anche di base, che in questi mesi si è fatto carico – con sacrifici enormi e assunzione di responsabilità in carico ai dirigenti – di svolgere l’attività nel rispetto di stringenti misure di prevenzione e contenimento del contagio, adottando i protocolli per garantire la sicurezza dei praticanti.
Protocolli per sport di contatto e ordinanze regionali
Si ricorda che in base al D.P.C.M. 11 giugno 2020, la possibilità di consentire la pratica degli sport di contatto a partire dal 25 giugno era stata demandata alle Regioni e Province autonome in base alla valutazione della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che tutte le regioni hanno adottato specifiche ordinanze sulla base di indirizzi tecnici operativi comuni.
Nella maggior parte dei provvedimenti regionali sono previste le seguenti misure generali e specifiche:
- accesso alla sede in assenza di sintomi (da autocertificare);
- obbligo di misurazione della temperatura;
- obbligo di conservare il registro delle presenze per almeno 14 giorni;
- obbligo di adottare le misure comportamentali, igieniche e organizzative già adottate dalla linee guida governative del 19 maggio 2020;
- adozione delle misure della specifica disciplina praticata nel rispetto degli indirizzi emanati dalle singole federazioni.
Si raccomanda pertanto di verificare le ordinanze delle singole Regioni di riferimento e ogni ulteriore aggiornamento.
Eventi e competizioni
Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Coni, dal CIP e dalle rispettive federazioni, è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto e di 200 spettatori per quelle al chiuso, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l’impianto sportivo deve assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS.
Rimangono valide la diverse disposizioni già adottate dalle Regioni con riferimento al numero massimo degli spettatori per le manifestazioni al chiuso purché rispettino il limite del 15% di capienza. Le Regioni potranno comunque adottare nuovi provvedimenti, in base alla situazione epidemiologica del territorio, prevedendo un diverso numero massimo di spettatori , quindi minore o maggiore rispetto a quanto previsto dalla norma. Si ritiene, anche in questo caso, che non possa comunque essere superato il limite di capienza.
Attività sportiva di base (sport non di contatto)
Rimangono invariate le prescrizioni per le attività sportive di base e l‘attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi. pubblici privati, o in qualunque struttura ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico : rimangono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e divieto di assembramento, in conformità alle linee guida adottate dall’ufficio sport governo, recepite e attuate dalle federazioni ed enti di promozione sportiva.
Vanno quindi recepiti, applicati e fatti rispettare dagli utenti, dagli operatori e da chiunque entri in contatto con il centro sportivo i protocolli di prevenzione e sicurezza adottati sulla base delle linee guida per lo svolgimento degli sport individuali 19 maggio 2020 http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdfper quanto attiene alle norme generali, da integrare con le prescrizioni specifiche per le singole discipline, adottate dalle rispettive federazioni ed enti di promozione sportiva.
Inoltre devono essere rispettate le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività produttive, economiche, e ricreative – aggiornate in data 8 ottobre e consultabili qui http://www.regioni.it/newsletter/n-3924/del-08-10-2020/aggiornate-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-produttive-e-ricreative-21746/: si richiamano in particolare le schede relative alla gestione di palestre e piscine che contengono prescrizioni obbligatorie per tutti gli operatori, incluse ASD e SSD.
Fonte: asisportfisco.it
|di Biancamaria Stivanello, Avvocato del Foro di Padova|